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i principali vantaggi del regime più economico per una P. Iva

05
Apr, 2023

Regime Forfettario 2023:

Tale regime prevede l’applicazione dell'aliquota del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività (se il contribuente avvia una nuova impresa o professione) e fuoriuscita da tale regime al superamento del limite massimo di 100.000 euro . In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Periodo di imposta 2023:

  • ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro: si resta nel regime forfettario;
  • ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000: si resta nel regime forfettario nel 2023 ma si esce dal Regime agevolato (forfettario) a partire dal 2024;

ricavi superiori a 100.000 euro: il contribuente esce dal regime forfettario già nel 2023.

Per maggiore chiarezza valutiamo anche l’impatto sul periodo d’imposta 2022,

 potremmo avere di fronte due differenti situazioni.

  • I ricavi conseguiti nel 2022 sono compresi tra 0 e 85.000 euro: il contribuente resta nel Regime Forfettario.
  • I ricavi conseguiti nel 2022 superano gli 85.000 euro: il contribuente esce dal Regime Forfettario nel 2023.

Altri requisiti di accesso:

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi introdotto dalla Legge 190/2014 art.1, commi da 54 a 89 destinato, a determinate condizioni, ai contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale

Il regime sostitutivo d’imposta IRPEF, chiamato Regime Forfettario, è riservato solo ai contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, punto 2.2).

Gli esclusi sono: tutte le società, sia di persone che di capitali, qualunque sia il loro fatturato o anzianità fiscale.

Il contribuente, per accedere al tale regime fiscale, facendo riferimento all’anno precedente, deve verificare di:

  • non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d’anno), superiori a 85.000 euro. Ad esempio se si apre la p iva il primo di dicembre 2023 il limite da non superare è € 7.219,00 così calcolati: (85000/365)*31
  • non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori

Si escludono:

  • dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lett i) e l) del TUIR;
  • dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

 

Come si calcola il reddito imponibile:

Per calcolare il reddito imponibile nel regime forfettario, si applica all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell’allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata. Successivamente si applica al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% o del  5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente avvia una nuova impresa o professione. Per determinare il reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente, ma solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge possono essere portati in deduzione. Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono quindi  rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta

Avendo fin qui parlato dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario, vediamo ora in linea generale chi non può accedervi :

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:

  • agricoltura e attività connesse e pesca,
  • vendita sali e tabacchi,
  • commercio dei fiammiferi,
  • editoria,
  • gestione di servizi di telefonia pubblica,
  • rivendita documenti di trasporto pubblico,
  • intrattenimenti, giochi e altre attività,
  • agenzie di viaggi e turismo,
  • agriturismo,
  • vendite a domicilio,
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
  • vendita di rottami o cascami.

(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);

  • i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
    • risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
    • e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
    • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

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