Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche?
Capire la differenza per poter scegliere al meglio secondo le proprie esigenze.
Prima di procedere all’analisi delle due dichiarazioni è bene evidenziare la più importante delle differenze tra 730 o modello redditi PF:
Il 730 permette al contribuente un immediato recupero di un eventuale rimborso fiscale, che gli verrà accreditato in busta paga o rata della pensione generalmente nel mese successivo a quello di invio della dichiarazione dei redditi.
L’Amministrazione finanziaria infatti permette di portare in detrazione alcune spese come quelle sanitarie, interessi passivi sui mutui o spese deducibili come contributi previdenziali di forme pensionistiche obbligatorie o secondarie, rendendo possibile una riduzione di imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi e generare un rimborso fiscale.
Altra importante differenza è quella di poter redigere il ”730 congiunto”, che permette di inserire i redditi di entrambi i coniugi o coppia unita civilmente e poter scegliere quale sostituto d’imposta effettuerà per entrambi, ma sempre su una sola busta paga o rata pensione, la somma di eventuali rimborsi o debiti d’imposta.
Per capire quale dichiarazione risponderà al meglio alle vostre esigenze bisogna partire dal tipo di reddito che percepite
Chi può presentare il modello 730:
tale modello se pur definito da tutti come la dichiarazione che viene presentata, dai pensionati o lavoratori dipendenti, potrà quindi essere utilizzato da quei contribuenti che in un determinato anno d’imposta hanno percepito i seguenti redditi:
1 pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 2 persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 3 soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; 4 sacerdoti della Chiesa cattolica; 5 giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); 6 persone impegnate in lavori socialmente utili; 7 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono presentare il 730 tramite caf, professionista abilitato o il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate
In linea generale i tempi per la presentazione di questa dichiarazione sono i seguenti
da maggio al 30 settembre di ogni anno, salvo proroghe da parte dell’amministrazione finanziaria.
Chi può presentare il modello Redditi PF.
Se il 730 è visto da tutti come la dichiarazione di pensionati e lavoratori autonomi, il modello Redditi PF viene visto come la dichiarazione dei redditi dei titolari di partita iva, ma non è proprio solo così. Infatti, tutti i titolari di reddito che abbiamo elencato nel modello 730 possono anche decidere di redigere il modello Redditi PF pertanto di seguito non verranno menzionati i redditi già precedentemente elencati ma quelli che possono solo essere redatti nel presente modello REDDITI PF:
- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5; (mod 730)
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- Chi nell’anno ha percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- Chi deve compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
Le modalità di presentazioni del presente modello sono uguali al 730 tranne che per l’invio della dichiarazione precompilata. Non esistendo ad oggi un modello redditi PF precompilato, così come si intende per il 730. L’invio autonomo è previsto per alcuni casi previsti dall’Amministrazione Finanziaria tramite software scaricabile dal sito dell’agenzia delle entrate.
A questo punto sulla base dei redditi da dichiarare cominciamo anche a capire quali sono le differenze tra questi due modelli, ma prima va anche evidenziato che non sempre se si percepisce reddito si è obbligati all’invio di una delle dichiarazioni, qui di seguito vengono elencati alcuni motivi di esonero per redditi :
- i titolari di reddito dipendente percepito da un unico sostituto d’imposta che ha già provveduto ad effettuare le trattenute d’imposta.
- i titolari di più redditi dipendenti, qualora il datore di lavoro abbia già provveduto al conguaglio fiscale, cioè a quell'operazione di ricalcolo dell'imposta dovuta sull'intero reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno;
- i titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione in possesso della abitazione principale (con relative pertinenze) o di altri fabbricati non locati;
- i titolari di redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio, BOT o altri titoli pubblici);
- i titolari di redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, di invalidità, pensioni privilegiate a militari di leva, ecc.)
L’esonero compete inoltre in presenza dei seguenti limiti di reddito:
- terreni e/o fabbricati fino ad € 500;
- lavoro dipendente o assimilato per 365 giorni, con altre tipologie di reddito, fino ad € 8.000;
- pensione per 365 giorni, con altre tipologie di reddito, fino ad € 8.000;
- pensione per 365 giorni, con terreni fino ad € 185,92 ed abitazione principale (con relative pertinenze), fino ad € 7.750;
- altri redditi (ad esempio, redditi da lavoro occasionale), fino ad € 4.800;
- di compensi da attività sportive dilettantistiche fino ad € 30.658,28.
Nel caso di immobili sui quali è dovuta l’IMU, il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto se questi non producono redditi di locazione, per i quali permangono l’obbligo dichiarativo e quello di versamento delle imposte dovute, Irpef o cedolare secca.
In conclusione:
Non essendo facile muoversi o addentrarsi nel ginepraio di leggi o di chiarimenti che spesso l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad emanare bisogna sempre affidarsi a chi si dedica con passione a questo lavoro. Il consiglio è quello di rivolgervi a chi saprà offrirvi una consulenza senza soluzione di continuità, e non solo nel momento della dichiarazione dei redditi ma a chi durante l’anno saprà consigliarvi come effettuare le famose spese “sanitarie-bonus ristrutturazioni e tante altre previste dalla normativa fiscale ”che possono farvi avere ad esempio un rimborso in busta paga o pagare un irpef più basse di quella dovuta, mentre se male informati il rischio è quello di perdere del tutto il beneficio fiscale che pensavate di ottenere e nella maggior parte dei casi si tratta davvero di non recuperare molti soldi.